Descrizione
Il Sindaco, visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata in G.U. del 7 maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, rende noto che si deve procedere all'aggiornamenro degli Albi dei Giudici Popolari.
Tutti i cittadini, residenti nel Comune che sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a presentare domanda in carta semplice, entro il 31 luglio 2025 per iscriversi negli elenchi comunali.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Tutti i cittadini in possesso dei requisiti sopra specificati che intendano iscriversi agli elenchi integrativi degli Albi sopra indicati sono invitati a farne richiesta tramite il modello allegato da presentare presso l'Ufficio elettorale entro il 31 luglio 2025.
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Ultimo aggiornamento
07/04/2025 10:51