Ordinanza per la disciplina del transito senso unico alternato in via Porto e via IV Novembre

   

 

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Papa Giovanni XXIII, 22

Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

 

                                                                                                 Riva di Solto li 05/04/2024

 

Ordinanza n. 04/2024 del 05/04/2024

 

 

 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO

SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PORTO E VIA IV NOVEMBRE  

(art 7 Nuovo Codice della Strada)

 

 

                                                                                                           IL SINDACO

 

Vista la domanda presentata in data 04/04/2024 prot. 1596 dalla società IMPRESA MIGLIORATI SRL finalizzata alla richiesta di ordinanza Viabilistica per la chiusura totale per il solo periodo di tempo necessario all’esecuzione dei lavori finalizzati all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della STRADA DEL LUEN);

 

Ravvisata la necessità di istituire la chiusura totale in entrambi i sensi della STRADA DEL LUEN dal 08/04/2024 al 18/05/2024 e comunque sino ad ultimazioni lavori, 24 ore su 24, per l’esecuzione dei succitati lavori;

 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

 

ORDINA

 

  1. per consentire i lavori sopra citati in sicurezza e per motivi tecnici, la chiusura totale della VIA DEL LUEN in entrambe le direzioni dal 08/04/2024 al 18/05/2024 e comunque sino ad ultimazioni lavori, 24 ore su 24, per l’esecuzione dei succitati lavori;

 

  1. l’apposizione della segnaletica stradale previsti dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi, sono da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali.

 

Tale apposizione dovrà essere effettuata e fatta rispettare, a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

 

È altresì fatto obbligo all’azienda esecutrice dei lavori di:

 

  1. apporre tutta la segnaletica stradale necessaria nonché apporre gli estremi dell’ordinanza almeno 48 ore prima dell’esecuzione dei lavori limitatamente al tratto di strada su cui intervenire;
  2. di comunicare allo scrivente con almeno 48 ore di anticipo l’elenco delle lavorazioni con i giorni precisi di intervento per ogni singola via della presente ordinanza

 

Gli Operatori dell’Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

 

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

A norma dell’articolo 7 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio Dott. Maurizio Esti.

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

 

 

DEROGHE

 

Deroghe alla presente ordinanza possono essere concesse su richiesta scritta e motivata indirizzata al Comune di Riva di Solto.

 

Avvertenze:

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall’art. 12 del citato codice, viene resa nota mediante la pubblicazione all’albo comunale ed esposta sulla strada interessata in attesa della collocazione della apposita cartellonistica stradale;

 

Per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

 

 

                                                                                                    Il Sindaco  

                                                                                          (Dott.ssa Nadia Carrara)

                                                                                             F.to Nadia Carrara

Revoca ordinanza n.5 del 27.07.2023

   

 

    COMUNE DI RIVA DI SOLTO

       PROVINCIA DI BERGAMO

         Via Papa Giovanni XXIII, 22

            Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

 

                                                    Ordinanza  n.15 del 27.07.2023

 

OGGETTO:REVOCA ORDINANZA N.5 DEL 7.04.2023.

 

PREMESSO CHE in data 7.04.2023 è stata emessa l’ordinanza N.5 avente ad oggetto: “Risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile. Livello 03-Giallo ”, che disponenva limitazioni sull’utilizzo dell’acqua potabile;

PRESO ATTO CHE a seguito delle copiose precipitazione atmosferiche verificatesi sul territorio, nelle scorse settimane, la situazione di emergenza è rientrata dal livello di emergenza idrico, posto che il Comune di Riva di Solto a seguito della mappatura delle situazioni critiche effettuata da Uniacque SpA, al 10/07/2023, è stata classificata al livello 4, ossia Comuni con livello di attenzione ordinario;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il 2° comma dell’art. 38 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992, integrato dal D.L. n. 360 del 10/09/1993 ed il relativo regolamento, DPR n. 495 del 16/12/1992;

 

                                                                                                DISPONE

 

La revoca con decorrenza immediata dell’ordinanza n. 5 del 7.04.2023;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia, sez. distaccata di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.

 

                                                                                           IL SINDACO

                                                                                       Nadia CARRARA

 

 

Ufficio Tecnico

 

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Responsabile: Geom. Mino Cosimo Colamarino

Consulente esterno Uff.Tecnico:  Architetto Marco Agliardi

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Telefono: 035/985100
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